L’Affido
La legge 184 del 1983 (e successive modifiche, 28 Marzo 2001, n.149) sancisce il diritto di ogni bambino a vivere in famiglia, possibilmente la sua.
L’affido familiare si configura come una soluzione temporanea che, nel rispetto dei diritti del minore, offre un sostegno alle famiglie in difficoltà, favorendo nel contempo la costruzione di un ambiente amorevole e stabile per il bambino.
L’obiettivo, quindi, rimane quello di prevenire l’allontanamento definitivo del minore dalla propria famiglia di origine, offrendo un intervento di breve o medio periodo che può prevedere anche l’inserimento provvisorio in un’altra famiglia.
Le originarie caratteristiche con cui è nato l’affido sono:
Rientro del minore nella famiglia di origine: l’obiettivo dell’affido familiare è il rientro del minore nella propria famiglia di origine. Un progetto di affido si dichiara riuscito se si concretizza la riunificazione familiare. (Eppure, oggi, in Italia, il 70% degli affidi sono sine die ovvero il Tribunale ritiene opportuno, ogni 24 mesi, di doverli prolungare fino al raggiungimento della maggiore età del minore, senza decretare lo stato di adottabilità del minore nè il rientro di questo in famiglia di origine. La nostra associazione M’aMa, da marzo 2017 a oggi, luglio 2023, ha collocato in famiglia affidataria circa 130 minori con bisogni speciali di cui solo il 3% si è ricongiunto con il proprio nucleo)
Temporaneità: La normativa prevede che la durata dell’affido non superi i 24 mesi anche se laddove ritenuto necessario dal Tribunale, può essere prorogata. (Vedi sopra. Come oggi si è persa la caratteristica principale del rientro in famiglia del minore, si è persa la caratteristica della temporaneità dell’esperienza ecco perchè poi molte famiglie facilmente confondono volontariamente l’affido con l’adozione interpretandolo come una scorciatoia per avere un Figlio).
Rispetto delle origini del minore: fondamentale è il rispetto della storia e delle origini del minore preservando la sua identità culturale, etnica, religiosa e familiare.
Mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine: durante l’affido, nelle modalità prescritte dal Tribunale per i minorenni, è necessario tutelare i legami affettivi tra il minore e la propria famiglia di origine. Compito degli affidatari è agevolare e sostenere il minore nella conservazione della relazione con il nucleo originario. ( Per far questo gli affidatari devono essere riusciti a interiorizzare dentro di sè l’immagine del minore e delle sue origini).
E’ fondamentale dunque, perchè l’esperienza di affido riesca, che i candidati affidatari consapevolizzino al meglio la differenza tra adozione e affido che oggi non sta più nella temporaneità dell’esperienza quanto nella sua complessità e la pluralità di attori con cui l’affidatario dovrà interloquire: il minore, la sua famiglia di origine (nella sua presenza-assenza), il Tribunale per i Minorenni, i Servizi sociali, il Tutore (spesso figura latitante ma che su carta dovrebbe ricoprire un ruolo fondamentale, cioè quello di rappresentante dei diritti del minore).
Affido e adozione sono due istituti giuridici differenti, che nascono da motivazioni differenti e hanno finalità differenti. Rimangono i principali strumenti giuridici che, in Italia, tutelano il diritto del minore a crescere in una famiglia, un diritto che è del minore e non dell’adulto ad avere un figlio o a prendersi cura di un bambino, pertanto l’attenzione dev’essere posta, sempre e solo, sull’interesse supremo dell’adottato (o affidato).
Chi sono i minori che necessitano di una famiglia affidataria?
Minori da 0 a 18 anni (anche se il sostegno può essere esteso fino ai 21 anni): sono di nazionalità italiana o straniera; i minori istituzionalizzati da anni (adolescenti e preadolescenti); minori vittime di maltrattamenti fisici o psicologici, abusi; minori con disabilità cognitive o fisiche molto gravi; fratrie numerose.
Quanti tipi di affido ci sono?
Da un punto di vista giuridico esistono due tipologie:
– affido consensuale: disposto dal Servizio sociale se i genitori danno il loro assenso e dura 24 mesi con eventuale proroga se decisa dal Tribunale;
– affido giudiziale: disposto dal Tribunale quando i genitori non danno il loro consenso e/o la situazione del minore richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Le forme di affido attraverso cui si può dar sostegno al minore e alla sua famiglia sono diverse:
– Affido part-time: (una delle forme di affido più utili come prevenzione di allontanamento definitivo del minore dalla propria famiglia di origine, eppure non in uso in tutte le regioni d’Italia) il minore viene accolto dagli affidatari per alcune ore della giornata o per brevi periodi (durante il weekend, alcuni pomeriggi la settimana…). Questa forma di affido non interrompe la convivenza del minore con i propri familiari e crea nuovi riferimenti positivi.
– Affido ponte (pronta accoglienza): è un affido di breve durata (6 mesi-1 anno) diretto a bambini piccolissimi (0/3anni) dichiarati in stato di abbandono dal Tribunale per i Minorenni o allontanati su indicazione dell’Autorità giudiziaria dal proprio nucleo familiare, in attesa che gli organi competenti definiscano la loro collocazione futura (rientro presso la famiglia di origine, adozione, affido a lungo termine presso altra famiglia rispetto a quella ponte).
– Affido full-time o residenziale: il bambino va ad abitare stabilmente con la famiglia affidataria. Gli affidatari svolgono una funzione genitoriale occupandosi dei compiti di ordinaria amministrazione, di vita quotidiana. E’ una risposta ai bisogni di un minore (0/18 anni) e della sua famiglia in situazione di vulnerabilità quando si prevede il rientro del minore nella sua famiglia di origine dopo un tempo limitato, di norma non superiore ai 2 anni.
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