AFFIDO PER SINGLE E PERSONE LGBT+

TUTTO QUELLO CHE NON TI HANNO MAI DETTO SULL’AFFIDO ( E DOVRESTI ASSOLUTAMENTE SAPERE!)

Per diventare famiglia affidataria non è necessario essere sposati, essere una coppia o essere eterosessuali.

La Legge 184/1983 prevede che single (etero e non) e coppie LGBT+ possano accogliere un bambino o un ragazzo in affido. E non si tratta di concedere qualcosa agli adulti, è esattamente l’opposto: è il bambino ad avere diritto a una famiglia.  AFFIDIamoci parte proprio da qui.

La Legge 184/1983 si apre con un principio fondamentale: il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Quando la famiglia d’origine attraversa una situazione di difficoltà che non consente di rispondere adeguatamente ai suoi bisogni, può intervenire l’affido: una coppia, o una persona singola, accoglie quel bambino e se ne prende cura mentre i servizi lavorano, o dovrebbero lavorare, affinché possano essere superate le difficoltà della famiglia d’origine.

Per questo con AFFIDIamoci parto sempre da una domanda: di quale famiglia ha bisogno questo bambino? e non da: che tipo di famiglia vorremmo per lui?

Perché una famiglia composta da una mamma e un papà non è automaticamente più adeguata di una composta da una sola persona, da due mamme o da due papà. La famiglia migliore è quella più adatta ai bisogni di quel bambino.

AFFIDO FAMILIARE: COS’E’ DAVVERO?

L’affido è una misura di protezione temporanea destinata a bambini e ragazzi che, per un periodo, non possono vivere serenamente nella propria famiglia. La famiglia affidataria si prende cura del minore senza cancellarne la storia, le origini e, quando previsto dal progetto, i rapporti con la famiglia d’origine. E qui arrivo ad una distinzione necessaria: l’affido non è un’adozione camuffata. Non è un modo per avere un Figlio e neppure una scorciatoia per arrivare all’adozione. Significa diventare una figura genitoriale capace di accogliere un bambino insieme alla sua storia, anche quando quella storia comprende un’altra mamma, un altro papà, fratelli, nonni e legami che devono continuare a esistere.

QUANTO DURA UN AFFIDO?

La Legge 184 stabilisce un limite di 24 mesi, prorogabile dal Tribunale per i Minorenni quando la sua cessazione possa arrecare pregiudizio al bambino. Nella realtà, però, esistono anche affidamenti (la maggior parte in Italia, ben il 75%) che vengono prorogati più volte e accompagnano il ragazzo fino alla maggiore età: quello comunemente definito affido sine die.

IL RIENTRO NELLA FAMIGLIA D’ORIGINE

L’affido, come istituto giuridico, originariamente nasce per essere temporaneo, addirittura come prevenzione al definitivo allontanamento del minore dalla sua famiglia di origine. L’obiettivo, quindi, è il rientro in essa. Questo significa che l’affidatario debba essere preparato ad un distacco programmato dal bambino e, sotto questa prospettiva, debba rispettare le origini del bambino senza cancellare nessuno. Accogliere un bambino in affido non significa riscrivergli la biografia. Come previsto dal progetto, devono essere tutelati i rapporti con la famiglia d’origine e con le altre figure significative, compresi fratelli e sorelle. Insomma, dobbiamo impegnarci a fare spazio, nella nostra famiglia, anche alla storia del bambino. Non occorre idealizzarla. Occorre rispettarla.

SINGLE E COPPIE LGBT+: PERCHE’ AFFIDIamoci?

La Legge 184/1983 consente alle persone single di diventare affidatarie, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. Eppure, nella pratica, pregiudizi istituzionali rallentano/impediscono l’incontro con un bambino.

AFFIDIamoci, nel 2015, nasce proprio per ridurre la distanza tra ciò che la legge prevede e ciò che accade nella realtà. Accompagniamo persone single, etero e LGBT+, e coppie LGBT+ nei percorsi di candidatura, promuovendo abbinamenti costruiti sui bisogni dei minori e sulle risorse concrete di chi desidera accoglierli. Non chiediamo che una famiglia venga scelta perché LGBT+ o perché è composta da una persona single: chiediamo solo che non venga esclusa per questo, né presa in considerazione soltanto per i casi più complessi.

CHI SONO I MINORI CHE HANNO BISOGNO DI UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA?

Possono essere bambini e ragazzi di ogni età, italiani o stranieri, temporaneamente impossibilitati a vivere nella propria famiglia. Tra loro ci sono:

  • neonatini e bambini molto piccoli;

  • fratelli e sorelle che hanno bisogno di essere accolti insieme;

  • preadolescenti e adolescenti;

  • minori che vivono da molto tempo in comunità (anche 10 anni!);

  • bambini che hanno vissuto trascuratezza, maltrattamento o altre esperienze traumatiche;

  • bambini e ragazzi con disabilità o bisogni sanitari e psicologici complessi.

Non esiste quindi un unico profilo del bambino in affido. Ed è proprio per questo che non esiste un unico modello di famiglia affidataria.

QUALI TIPI DI AFFIDO ESISTONO?

Dal punto di vista giuridico, l’affido può essere consensuale, quando vi è il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure giudiziale, quando viene disposto dall’autorità giudiziaria. Nella pratica, i progetti possono assumere forme differenti a seconda dei bisogni del bambino e della sua famiglia. Esistono, tra gli altri:

Affido part-time: il bambino continua a vivere nella propria famiglia ma trascorre con gli affidatari alcuni pomeriggi, weekend o altri periodi concordati. Può rappresentare un importante intervento di sostegno e prevenzione dell’allontanamento.

Affido residenziale o full-time: il bambino vive stabilmente con la famiglia affidataria, mantenendo i rapporti con la famiglia d’origine secondo quanto previsto dal progetto.

Affido pronta accoglienza: una famiglia, specificamente preparata, si rende disponibile ad accogliere con pochissimo preavviso un minore che deve essere collocato urgentemente fuori dal proprio nucleo familiare.

Affido ponte: è un’accoglienza temporanea, spesso destinata a bambini molto piccoli, mentre vengono assunte le decisioni necessarie per individuare la loro collocazione definitiva.

Accoglienza mamma-bambino: la famiglia affidataria accoglie una madre insieme al proprio bambino, offrendo un contesto familiare e un sostegno concreto alla relazione e alle competenze genitoriali.

Affido professionale: prevede una particolare preparazione e un accompagnamento strutturato per l’accoglienza di minori con situazioni particolarmente complesse, secondo i progetti attivati nei diversi territori.

Affido sine die: non costituisce una categoria autonoma prevista dalla legge, ma è l’espressione comunemente utilizzata per indicare quegli affidamenti che, attraverso successive proroghe, finiscono per protrarsi per molti anni, talvolta fino alla maggiore età.

N.B. Queste sono le diverse forme di affido previste, ma non tutte vengono praticate in ogni regione d’Italia.

AFFIDO E ADOZIONE: SONO LA STESSA COSA?

È importante arrivare all’affido sapendo esattamente cosa si sta scegliendo. Anche se l’unica, l’affido deve comunque essere La Scelta. Mi piace sempre rimarcare che, oggi, la reale differenza tra affido e adozione non sta più nella temporaneità dell’esperienza, quanto nella molteplicità di interlocutori con cui un affidatario deve continuamente relazionarsi: la famiglia di origine, i servizi sociali, il Tribunale per i Minorenni, il tutore (quando e se esiste!), il curatore, gli operatori sanitari…È una genitorialità complessa contraddistinta dalla presenza (anche nell’assenza) di una famiglia biologica.

È vero: ci sono bambini e ragazzi in affido che, pur essendo di fatto soli e senza legami familiari da mantenere, restano per anni in comunità senza essere dichiarati adottabili. In queste eccezionali situazioni, dopo l’ingresso in una famiglia affidataria, può essere presentata un’istanza di adozione.

E’ vero anche che un minore possa essere dichiarato adottabile mentre vive già con la famiglia affidataria.

Come è altrettanto vero che, per bambini anche molto piccoli -già dichiarati adottabili e con possibili bisogni sanitari complessi- il Tribunale può prendere in considerazione anche la disponibilità di famiglie affidatarie, con un eventuale successivo percorso di adozione in casi particolari ai sensi dell’ex art. 44.

Sono possibilità reali, ma non sono l’obiettivo dell’affido né un epilogo garantito. Chi sceglie di diventare famiglia affidataria deve poter accogliere un bambino per ciò di cui ha bisogno oggi, senza considerare l’affido una strada per arrivare all’adozione.

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DOMANDE FREQUENTI SULL’AFFIDO PER SINGLE E FAMIGLIE LGBT+

L’affido è possibile per persone single (etero e non)?

Sì. La legge italiana consente l’affido anche alle persone single, senza distinzione di genere o orientamento sessuale.

Le coppie omosessuali possono fare affido?

Sì. L’affido per coppie omosessuali è legittimo, anche se nella prassi esistono ancora resistenze territoriali.

L’affido è un’alternativa all’adozione?

Per molte persone single e famiglie LGBTQIA+ sì. L’affido è spesso l’unica possibilità giuridica per accogliere.

L’affido è una scelta o un ripiego?

È (e deve essere) LA scelta, anche quando nasce da un limite normativo che rende l’adozione non accessibile.

Serve essere sposati per fare affido?

No. Possono accedere all’affido persone single e coppie conviventi, etero e omosessuali.

Qual è la differenza tra affido e adozione?

L’affido tutela temporaneamente o sine die un minore; l’adozione crea un legame giuridico definitivo (ai single e alle coppie lgbt è consentita solo l’adozione in casi particolari ex art.44).

I servizi sociali, o i Tribunali per i minorenni, possono escludere single o famiglie LGBT+?

La legge non lo prevede, ma nella pratica accade. AFFIDIamoci lavora per contrastare queste discriminazioni.

AFFIDIamoci offre supporto alle famiglie?

Sì. Offre sostegno psicologico, consulenza legale e accompagnamento pratico prima, durante e dopo il percorso di affido (e/o adozione ex art. 44).

L’affido è possibile anche se si hanno già figli?

Sì.

Qual è l’obiettivo di AFFIDIamoci?

Trovare la famiglia più giusta per ogni bambino, senza discriminazioni di modello familiare.

 

GENITORIALITA’ TRANSGENDER