Nuove
agevolazioni per affido familiare e adozione in Italia: i genitori
affidatari e adottivi avranno gli stessi diritti dei genitori biologici (almeno
sul lavoro!).
agevolazioni per affido familiare e adozione in Italia: i genitori
affidatari e adottivi avranno gli stessi diritti dei genitori biologici (almeno
sul lavoro!).
Tante
le novità introdotte dall’ultimo Decreto Legislativo n.80 del 15 giugno 2015 – in attuazione della
delega contenuta nella legge n. 183/2014 – in materia di maternità e congedi per genitori lavoratori (autonomi e parasubordinati).
le novità introdotte dall’ultimo Decreto Legislativo n.80 del 15 giugno 2015 – in attuazione della
delega contenuta nella legge n. 183/2014 – in materia di maternità e congedi per genitori lavoratori (autonomi e parasubordinati).
Anche
se l’applicazione di questi nuovi strumenti di tutela (fatta eccezione per
alcuni), riguarderà solo l’anno 2015, la loro sperimentazione fa ben sperare!
se l’applicazione di questi nuovi strumenti di tutela (fatta eccezione per
alcuni), riguarderà solo l’anno 2015, la loro sperimentazione fa ben sperare!
Infatti,
nascono proprio per tutelare la maternità delle lavoratrici (e la paternità dei
lavoratori) favorendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (art.1).
nascono proprio per tutelare la maternità delle lavoratrici (e la paternità dei
lavoratori) favorendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (art.1).
Di
seguito riporto gli articoli sulle agevolazioni per affido familiare e adozione
in Italia:
seguito riporto gli articoli sulle agevolazioni per affido familiare e adozione
in Italia:
- Art. 64 ter: In
caso di omissioni delle contribuzioni da parte del committente, il lavoratore
genitore potrà ugualmente fruire dell’indennità di maternità in caso di
iscrizione alla gestione separata;
- Art.
66, comma 1 bis: le
lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps potranno usufruire
dell’indennità di maternità per 5 mesi dal momento dell’entrata del bambino in
famiglia, così come anche il padre in caso di morte, infermità grave o
abbandono della madre;
- Nuovo
art. 72, comma 1: l’indennità
di maternità potrà essere richiesta anche dalle libere professioniste per 5
mesi in caso di adozione, e per 3 in caso di affido;
- Art.
10, modificando l’art. 36 del d.lgs. n. 151/2001: con
riferimento all’ingresso del minore in famiglia – in caso di affido familiare o
di adozione in Italia – sono estese le tutele ai genitori.
E’
ampliato ai primi dodici anni dall’ingresso del minore in casa (anziché i primi
otto anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo
parentale (qualunque sia l’età del minore purché non maggiorenne); ed è esteso il
periodo massimo per fruire dell’indennità relativa entro i primi sei anni
dall’ingresso del minore in famiglia (anziché i primi tre anni).
ampliato ai primi dodici anni dall’ingresso del minore in casa (anziché i primi
otto anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo
parentale (qualunque sia l’età del minore purché non maggiorenne); ed è esteso il
periodo massimo per fruire dell’indennità relativa entro i primi sei anni
dall’ingresso del minore in famiglia (anziché i primi tre anni).
Il
decreto, dunque, modifica sostanzialmente il congedo parentale, anche se prevede
che la maggior parte delle agevolazioni – per affido familiare e adozione in
Italia – riguardi esclusivamente il 2015.
decreto, dunque, modifica sostanzialmente il congedo parentale, anche se prevede
che la maggior parte delle agevolazioni – per affido familiare e adozione in
Italia – riguardi esclusivamente il 2015.
Eccezione
sarà fatta, invece, per l’art. 66, comma 1 bis e l’art. 64 ter, la cui validità
sarà prorogata anche negli anni successivi al 2015.
sarà fatta, invece, per l’art. 66, comma 1 bis e l’art. 64 ter, la cui validità
sarà prorogata anche negli anni successivi al 2015.
Resterà
in vigore oltre il 2015 il nuovo divieto di lavoro notturno a tutela dei
genitori che hanno un affido familiare o un adozione in Italia, introdotto
dall’art. 11 del d.lgs. n. 80/2015.
in vigore oltre il 2015 il nuovo divieto di lavoro notturno a tutela dei
genitori che hanno un affido familiare o un adozione in Italia, introdotto
dall’art. 11 del d.lgs. n. 80/2015.
La
norma modifica l’art. 53 del d.lgs. n. 151/2001 per estendere anche a loro il
diritto di non essere obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle
ore 6) nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e, in ogni caso,
non oltre il dodicesimo anni di età.
norma modifica l’art. 53 del d.lgs. n. 151/2001 per estendere anche a loro il
diritto di non essere obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle
ore 6) nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e, in ogni caso,
non oltre il dodicesimo anni di età.