L’adozione in Italia può nascere anche
durante un percorso di affido familiare.
Ecco le principali caratteristiche distintive:
Innanzitutto
i legami del piccolo con i suoi familiari naturali non sono tagliati anzi,
l’adozione in casi particolari (art. 44 della L. 184/83) nasce proprio da un vero e proprio consenso tra
le parti.
Infatti,
non solo è necessario il consenso del minore (dai 12 anni in su), ma anche
quello dei suoi genitori naturali (e se negato, ma ritenuto dal Tribunale
ingiustificato o contrario all’interesse del minore, l’adozione può essere
comunque pronunciata).
Altro
distinguo dalla comune adozione, è che la
sentenza di adottabilità una volta emessa può essere revocata:
Per indegnità
dell’adottato: quando sei tu stesso a chiederne la revoca nel caso (spero
remoto!) in cui “il Tuo piccolo” – maggiore di 14 anni – abbia attentato alla Tua
vita, o a quella di un tuo familiare, oppure si sia reso colpevole di un delitto
verso di loro punibile con pena detentiva non inferiore a tre anni;
Per indegnità
dell’adottante: in questo caso è il Tuo piccolo a chiedere la revoca per
gli stessi motivi elencati sopra, compiuti questa volta da… te (!!!!);
Per violazione dei doveri che hai in quanto
adottante.
invece la richiesta di adozione in Italia dovesse andare a buon fine allora
ecco cosa cambia.
Cosa cambia per
il minore in affido familiare:
Il piccolo diventerà tuo figlio adottivo anche se conserverà i diritti/doveri verso la
famiglia di origine (i genitori biologici perderanno la responsabilità genitoriale su di lui);
Conserverà il proprio cognome, anche se gli
sarà anteposto il tuo;
Non acquisterà alcun legame di parentela
con i tuoi familiari (anche se non si potrà sposare con uno di loro!);
Cosa cambia per te:
Al contrario di lui, tu non avrai alcun
diritto sulla sua successione;
Avrai il dovere di mantenerlo, istruirlo e
educarlo, esercitando su di lui la responsabilità genitoriale;
Amministrerai i suoi beni senza però averne
l’usufrutto; potrai comunque impiegare le rendite per le spese di mantenimento;
Entro trenta giorni dalla data di
comunicazione della sentenza di adozione dovrai fare l’inventario dei beni che
amministri e trasmetterlo al Giudice.