AFFIDIamoci.it, progetto dell’associazione non politicizzata M’aMa-Dalla Parte dei Bambini, esprimere la massima solidarietà ai bambini il cui diritto di filiazione acquisito è oggetto di revisione da parte della Procura di Padova.
È una posizione forte perché sposta l’attenzione dalla genitorialità all’interesse del minore (ad avere una famiglia e preferibilmente la famiglia che lo ha generato se non vi siano ragioni di intervento statale di tutela).
AFFIDIamoci.it pubblica una lettera di solidarietà e INVITA ALLA sottoscrizione e condivisione DI UNA PETIZIONE della stessa al LINK: https://chng.it/XC8yTjWNXF
“La Procuratrice di Padova facente funzioni, Valeria Sanzari, in merito all’iniziativa di impugnare 33 atti dell’anagrafe registrati a Padova dal 2017 a oggi, nei quali il Comune ha riconosciuto ai bambini di coppie omogenitoriali anche il nome del “secondo genitore”, ha dichiarato «Io sono tenuta a far rispettare la legge e con l’attuale normativa non posso fare altro».
L’associazione M’aMa-Dalla Parte dei Bambini, ente di promozione sociale degli interessi dei minori, attraverso il progetto AFFIDIamoci.it a sostegno della mono e omogenitorialità affidataria, si fa portavoce dell’istanza di ciascun nato al rispetto del principio normativo secondo cui «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» e sottoscrive la presente lettera di solidarietà a quanti sono privati del proprio stato di figlio in ragione delle scelte sessuali e procreative dei genitori, biologici o d’intenzione.
La condizione giuridica di figlio, nell’ordinamento italiano, è tutelata in ogni ordine di rapporti come valore autonomo e indipendente dal vincolo eventualmente esistente tra i genitori e nessun figlio può essere penalizzato per le condizioni di nascita.
Non è interesse dell’associazione M’aMa assumere una posizione politica ma è un dovere civico schierarsi dalla parte dei minori che si vedono privati del proprio status filiationis, naturale conseguenza della responsabilità per la procreazione da parte della coppia genitoriale, sia essa biologica o medicalmente assistita.
Con il bambino nasce il suo diritto fondamentale al riconoscimento del rapporto di filiazione con entrambi i soggetti che hanno condiviso la decisione di farlo venire al mondo, senza che vi osti la modalità procreativa.
Negare una veste giuridica alla responsabilità genitoriale voluta e condivisa non si limiterebbe a incidere sulla condizione del genitore d’intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l’ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente leso.
La Corte Costituzionale ha sollecitato il legislatore ad intervenire per definire le modalità di riconoscimento del genitore d’intenzione e le Sezioni Unite della Cassazione hanno invitato a tenere conto del fatto che ad essere riconosciuto efficace sarebbe non certo il percorso procreativo medicale ma “l’atto di assunzione di responsabilità genitoriale da parte del soggetto che ha deciso di essere coinvolto, prestando il suo consenso, nella decisione del partner di ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita”.
Non è in discussione un preteso diritto alla genitorialità, ma l’interesse del minore a che sia affermata la titolarità giuridica di quel fascio di doveri che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale: doveri che si traducono nel riconoscimento al figlio dei sui diritti all’identità e al godimento pieno della vita familiare, traduzione del superiore interesse del minore e ad instaurare il legame di filiazione anche con il genitore non biologico di una coppia omoaffettiva.
Anche la Corte Costituzionale ha ritenuto di non poter intervenire direttamente in una materia che richiede necessariamente una valutazione discrezionale del legislatore; non è quindi chiaro quale sia l’attualità che imponga di “far rispettare la legge” privando la persona del proprio stato di filiazione per sanzionare i genitori, tanto più nei casi alle cronache non sembrerebbe esservi con certezza ricorso a pratiche di surrogazione.
Non sfugge che, quand’anche l’intervento della Procura sia volto ad evitare la legittimazione di pratiche procreative considerate reato, non si può ritenere corretto colpire lo status filiationis che è diritto del figlio e non già diritto ad essere genitori.
La nota sentenza 38162/2022 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, non oggetto di analisi critica in questa sede, comunque ci ricorda che “la filiazione è la base dell’identità stessa del minore e non ha nulla a che fare con l’orientamento sessuale della coppia” in quanto l’orientamento sessuale “non incide sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale” (Cass., Sez. I, 2 giugno 2016, n. 12962; Corte cost., sentenza n. 230 del 2020).
L’omosessualità non è una condizione in sé ostativa all’assunzione e allo svolgimento dei compiti genitoriali e l’orientamento sessuale non può avere alcuna incidenza sulle decisioni in merito all’affidamento dei figli (Cass., Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601) o sulla valutazione dell’idoneità affettiva e della capacità educativa di chi abbia presentato domanda di adozione del figlio del proprio o della propria partner (Cass., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962, cit.).
E’ anche ormai acquisito che non contrasta con l’ordine pubblico internazionale un provvedimento giurisdizionale straniero che dichiari l’adozione piena di un minore da parte di una coppia formata da due uomini (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006, cit.).
E sempre la Cassazione ha ammesso il riconoscimento e la trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima donato l’ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto (Cass., Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599).
Ed è sempre la Corte di Cassazione, anche se poi arriva ad una soluzione che agli occhi di chi scrive appare non del tutto condivisibile, che ci ricorda che la Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione del diritto alla vita privata, tutelato dall’art. 8 CEDU, da parte dello Stato svizzero nei confronti di un minore per averlo lasciato, per sette anni ed otto mesi, a causa dell’assenza di previsioni specifiche nella legislazione svizzera, privo della possibilità di ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione con il proprio genitore d’intenzione, ponendolo in una condizione di incertezza giuridica relativa alla sua identità sociale, incompatibile con i principi già affermati dalla Corte e con il principio del best interest of the child.
AFFIDIamoci.it con Karin Falconi prima firmataria, con gli Avvocati Micol Colangelo, Giovanni Colangelo e Donato Lettieri della presente lettera di solidarietà, si esprime a favore di una reale tutela del diritto al riconoscimento dello status di figlio che non sia subordinato alla valutazione dell’orientamento sessuale della coppia genitoriale né alla tecnica procreativa che ne ha permesso la nascita”.
L’amore per un* bambin* non si quantifica con il sesso o l’orientamento sessuale di chi l* cresce, ben vengano genitori single e/o omosessuali. La famiglia è dove c’è amore, siamo tutti esseri umani e molti con il desiderio di diventare genitori. Nessuno può arrogarsi il diritto di scegliere e decidere sulla vita altrui.
I bambini debbono essere tutelati anche negli affetti.