Lettera di M’aMa a tutti i Tribunali per i Minorenni del territorio nazionale con richiesta di chiarimento sulla prassi di affidamento ai Servizi e collocamento in famiglia affidataria.
Gentilissimi,
con la presente M’aMa – Dalla Parte dei Bambini asp, più conosciuta come La Rete Delle MammeMatte, impegnata nella tutela dei diritti dei minori nella promozione della Cultura dell’Accoglienza e della Solidarietà, attraverso l’istituto dell’affido e dell’adozione, con particolare riferimento ai minori con bisogni speciali, è a chiedervi un Vostro illustre parere sul tema dell’ AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI E COLLOCAMENTO IN FAMIGLIA “AFFIDATARIA”.
Sempre più spesso dai Tribunali per i Minorenni viene deciso l’affidamento del minore al Servizio Sociale e il collocamento in famiglia
affidataria invece di disporre l’affidamento eterofamiliare ai sensi della legge 184/1983 e successive modifiche.
Nell’affidamento eterofamiliare è tutto sufficientemente chiaro: la straordinaria amministrazione è in capo a chi ha la responsabilità genitoriale quindi al tutore o al genitore biologico. L’ordinaria amministrazione è compito della famiglia affidataria, il servizio Sociale dopo aver disposto l’affidamento familiare svolge opera di sostegno educativo e psicologico nei confronti della famiglia del minore, degli affidatari e, se necessario, dell’affidato nell’ambito delle proprie competenze, d’intesa anche con i servizi sanitari e psicologici dell’ASL, agevola i rapporti con la famiglia d’origine ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari (art. 4 e 5 della l.184/1983 s.m.i.).
La normativa in materia di affidamento dei minori ai Servizi sociali è invece lacunosa: sussistono serie difficoltà nell’individuare i
limiti dei poteri attribuibili ai Servizi affidatari e nel distinguere il confine delle responsabilità loro attribuite da quelle che rimangono in capo ai genitori affidatari e, talvolta, ai genitori biologici.
Spesso risulta difficile comprendere e delineare diritti e doveri degli attori quando il minore viene affidato ai servizi e collocato in famiglia e ancora più spesso la famiglia affidataria (collocataria) viene redarguita con la seguente frase “siete SOLO collocatari, non potete prendere alcuna decisione”, trattando le famiglie come baby parking.
Le cose si complicano ulteriormente quando il “collocamento” diventa sine die.
Quali sono, dunque, i diritti e i doveri dei Servizi affidatari e quali quelli dei genitori “collocatari”?
Potrebbe essere utile stilare una linea guida per evitare storture e fraintendimenti del sistema.
Le MammeMatte