Omosessualità, Single e Affido familiare: realtà che, insieme, sollevano polemiche e antichi pre-giudizi.
Al di là delle personalissime riflessioni cui ognuno di noi può lasciarsi andare, è utile far diretto riferimento alla Legge che consente l’affido alle persone singole e alle coppie dello stesso sesso.
Con la Legge alla mano diventa chiaro e inopinabile che la recente apertura della Giurisprudenza Italiana in questo ambito, nasca a esclusiva tutela dei Diritti del minore e non degli adulti (quale ipotetica compensazione del proprio eventuale vuoto genitoriale).
“Recente apertura” perché infatti risale solo al 2013 la famosa sentenza della Corte di Cassazione (n.601/2013) dove è stata riconosciuta l’assenza di qualsivoglia evidenza scientifica sull’ipotetica influenza negativa dell’identità di genere dei due genitori sul minore.
“Pionieri” di questo nuovo orientamento sono stati il Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna (che, con il decreto del 31.10.2013, ha scelto, come famiglia affidataria di una bimba di tre anni, una coppia omosessuale frequentata già dalla piccola), e il Tribunale di Palermo (che con decreto del 4.12.2013 ha optato per una coppia dello stesso sesso per un ragazzino adolescente).
Entrambi i Tribunali hanno maturato la decisione solo ed esclusivamente su basi giuridiche ricorrendo alla Legge 184/83 che disciplina l’Adozione e l’Affido e che, appunto, non vieta l’affido a un singolo individuo, tantomeno specifica la restrizione dell’applicazione dell’istituto dell’affidamento a persone dello stesso sesso. E ancora una volta non è mancato l’esplicito riferimento alla mancanza di dati scientifici, o esperienziali, che attestino l’influenza negativa, sullo sviluppo del minore, di una coppia genitoriale omosessuale.
Ecco, a ben vedere, è proprio la Legge che ci aiuta a dissipare ogni dubbio e a scoprire che l’affido ai single e alle coppie omosessuali risponde a una visione esclusivamente bimbocentrica: il Tribunale sceglie QUELLA coppia, o QUEL single, perché QUELLA coppia, o QUEL SINGLE, sono la scelta migliore per QUEL bambino.
E’ implicito che le coppie omosessuali (come quelle etero e le persone singole) debbano aver terminato un percorso in-formativo e valutativo degli enti competenti territoriali prima di accedere all’abbinamento con il minore.
Vediamo quindi questa famosa Legge.
L’affidamento come istituto giuridico è disciplinato dalla Legge del 4 maggio 1983 n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) successivamente modificata dalla Legge 149 del 28 marzo 2001 (Diritto del minore ad una famiglia), dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013 n.154 (Revisione delle disposizioni vigenti…) e dalla Legge 173 del 19 ottobre 2015.
Secondo la legge 184/83 il minore ha diritto di crescere nella propria famiglia di origine a meno che questa non incontri difficoltà nel suo accudimento (morale e materiale) impedendogli un sano ed equilibrato sviluppo; solo in questo caso l’Affido del minore (intra o extra familiare) può essere preso in considerazione per ri-costituire un ambiente familiare idoneo alla sua crescita.
E’ importante specificare l’obiettivo ultimo dell’istituto dell’affido: la tutela momentanea del minore in un ambiente protetto e, appena possibile, il suo rientro in famiglia di origine (art. 5 comma 2). Va da sé che per consentire il reinserimento in famiglia è necessario che questa sia messa nelle condizioni per recuperare le proprie capacità genitoriali: condizioni e interventi programmati dai Servizi sociali territoriali (art.1).
Ma questa del “sostegno alla famiglia di origine” e della “temporaneità dell’affido”, è tutta un’altra storia che andremo ad approfondire un’altra volta!
Per adesso soffermiamoci sull’articolo di Legge che più di tutti può esserci utile per dipanare i vari dubbi su questa tipologia di accoglienza.
L’articolo chiave è l’art.2 comma 2 che consente di disporre l’affidamento “ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno (…)”.
A conti fatti quindi, se ben leggiamo, la Legge 184/83 apre l’affido anche a un singolo individuo e non specifica alcuna restrizione a persone dello stesso sesso: se quindi l’affido è aperto ai single allora lo sarà anche a tutte le coppie di fatto (etero e non), purché naturalmente abbiano tutti i requisiti necessari per garantire un sano sviluppo psicofisico del minore.
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