In Italia, oggi, al minore, non è ancora riconosciuto il diritto di crescere in una famiglia adottiva omo o monogenitoriale (laddove non gli sia possibile farlo nella propria famiglia di origine) perché in Italia ai single e alle coppie omosessuali l’adozione è preclusa.
Non lo è invece l’adozione in casi particolari (art.44) introdotta proprio dalla legge n.184/1983 per tutelare il diritto del minore alla famiglia in situazioni che non consentirebbero di giungere ad un’adozione piena ma nelle quali, tuttavia, l’adozione rappresenta una soluzione opportuna ed auspicabile.
Questo tipo di adozione, per i suoi effetti, è assimilabile a quella dell’adozione dei maggiorenni e, come quest’ultima, non cancella il vincolo di filiazione di sangue con la famiglia di origine, ma sovrappone allo status di figlio di sangue quello di figlio adottivo.
L’adozione in casi particolari è applicabile, quindi, ove non ricorrano i presupposti di abbandono morale e materiale e, di fatto, tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio (cfr. art. 44 lettere a,b,c e d).
A differenza del modello ordinario di adozione, l’adottato in casi particolari mantiene il legame con la famiglia di origine. Infatti, il rapporto che si crea tra il minore e i genitori adottivi non si sostituisce, ma si aggiunge a quello che il minore ha con i genitori biologici.
L’adozione in casi particolari non produce quindi “effetti legittimanti”, ossia non recide il vincolo di parentela tra l’adottato e la famiglia di origine: l‘adottato conserva tutti i diritti e i doveri nei confronti della famiglia originaria, nonostante sia stabilmente inserito nella famiglia degli adottanti (art.55 L.n. 184/1983).
Ne consegue per l’adottato:
• il mantenimento del proprio cognome originario, al quale si aggiunge, anteponendolo, quello del genitore adottivo;
• l’acquisizione di tutti i diritti (ad esempio i diritti successori) e il mantenimento di tutti gli obblighi (ad esempio di tipo alimentare) nei confronti sia della famiglia di sangue sia di quella adottiva;
In caso di premorienza dell’adottato:
– rispetto ai propri ascendenti di sangue, questi gli succedono;
– rispetto ai propri ascendenti adottivi, questi non vantano alcun diritto successorio (salva la eventuale chiamata testamentaria).
Ciò è coerente con le finalità di questo tipo di adozione, che, come sopra detto, non vuole recidere il legame del minore con la sua famiglia di origine.
L’art.44 della legge sull’adozione prevede infatti ipotesi tassative.
Questo tipo di adozione si applica quando l’adottando è:
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orfano di entrambi i genitori.
Esso potrà essere adottato da un parente entro il sesto grado, oppure da persona che abbia con lui un rapporto preesistente stabile e duraturo (come il caso di amici di famiglia). -
figlio di una precedente relazione o matrimonio di un genitore che si sposa o risposa. Il coniuge potrà adottarlo, sempre che il genitore biologico presti il proprio consenso;
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disabile e orfano;
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in una situazione di constatata impossibilità di affidamento preadottivo; ciò può accadere nel caso di bambini non più piccoli o già ragazzi, per i quali è
impossibile trovare una coppia avente i requisiti di legge, disposta ad adottare; oppure quando il minore ha instaurato con la famiglia affidataria, che si è presa cura di lui per un tempo prolungato, legami affettivi che sarebbe controproducente troncare.
L’adozione è sempre disposta dal Tribunale per i minorenni con sentenza che viene trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è registrato l’atto di nascita per la trascrizione e le annotazioni di competenza sull’atto stesso.