ADOZIONE PER SINGLE E PERSONE LGBT+

Adozione per single e coppie LGBT+: quali possibilità ci sono?

Quando si parla di adozione per single, coppie omosessuali e persone LGBT+, è importante distinguere percorsi giuridici diversi.

In Italia, oggi, le principali possibilità sono:

1. l’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44 della Legge 184/1983, che può riguardare anche persone single e persone LGBT+;

2. l’adozione internazionale da parte di persone single, resa possibile dalla sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale.

Vediamole con chiarezza.

1. Adozione in casi particolari: che cos’è l’ex art. 44?

L’articolo 44 della Legge 184/1983 disciplina la cosiddetta adozione in casi particolari.È una forma di adozione pensata per tutelare il diritto del minore quando ricorrono determinate situazioni previste dalla legge e non richiede necessariamente che l’adottante sia una coppia sposataPer questo può essere pronunciata anche nei confronti di una persona single e trova applicazione anche nelle famiglie LGBT+.

Ma attenzione: questo non significa che l’art. 44 sia una generica adozione per single.

Non basta essere single, desiderare un figlio e presentare domanda per adottare attraverso l’art. 44. Deve esistere una situazione concreta del minore che rientri nelle ipotesi previste dalla legge: uno dei casi di maggiore interesse per AFFIDIamoci è quello previsto dall’art. 44, comma 1, lettera d), quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivoQuesta disposizione è stata utilizzata dalla giurisprudenza anche per dare una famiglia a bambini e ragazzi per i quali, per la loro storia, età, condizioni personali, disabilità o bisogni speciali, può essere valutata anche la disponibilità di una persona single o di una coppia omosessuale.

Art. 44 e affido familiare sono la stessa cosa?

No. Affido e adozione in casi particolari sono istituti giuridici differenti. L’affido nasce, di regola, come intervento temporaneo e mantiene centrale il rapporto del bambino con la famiglia d’origine secondo quanto stabilito nel progetto. L’adozione ex art. 44, invece, crea un rapporto giuridico di filiazione adottiva.

Da un affido si può arrivare all’adozione ex art.44?

Può accadere che una persona abbia inizialmente accolto un bambino in affido e che, successivamente, ricorrendone i presupposti e nell’interesse del minore, venga valutata un’adozione ai sensi dell’art. 44. Ma l’affido non è e non deve diventare una scorciatoia per arrivare all’adozione.

2. Adozione internazionale per single

Qui parliamo di un percorso completamente diverso. Nel 2025 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 33/2025, ha dichiarato illegittima l’esclusione delle persone non coniugate dall’adozione internazionale. È un cambiamento storico. Oggi anche una persona single può accedere al percorso per ottenere l’idoneità all’adozione internazionale. Questo, però, non significa che da quel momento ogni single possa automaticamente adottare un bambino in qualunque Paese. La sentenza ha aperto l’accesso al percorso italiano di adozione internazionale. Resta poi necessario verificare che esista un Paese straniero che consenta l’adozione da parte di una persona non coniugata e che le caratteristiche dell’aspirante genitore siano compatibili con i requisiti previsti da quel Paese.

Come funziona l’adozione internazionale per una persona single?

Il percorso prevede diversi passaggi. La persona interessata deve rivolgersi agli organismi territorialmente competenti e al Tribunale per i Minorenni, seguire il percorso previsto per la valutazione delle proprie competenze e risorse genitoriali e ottenere il necessario provvedimento di idoneità all’adozione internazionaleSuccessivamente deve conferire incarico a un Ente Autorizzato, che verifica concretamente quali Paesi siano disponibili e compatibili con il suo progetto adottivo. Ed è proprio qui che occorre essere molto chiari: avere diritto ad accedere al percorso non significa avere diritto a ricevere l’abbinamento con un bambino. Nell’adozione internazionale entrano infatti in gioco anche la normativa e le prassi del Paese d’origine del minore. Alcuni Paesi ammettono le adozioni da parte di persone single, altri pongono limiti o condizioni specifiche, altri ancora non le prevedono. Per questo il percorso deve essere costruito sulla situazione concreta della persona e sulle possibilità effettivamente disponibili in quel momento.

E una persona LGBT+ single può accedere all’adozione internazionale?

La sentenza n. 33/2025 riguarda l’accesso all’adozione internazionale delle persone non coniugate. Sul piano concreto, tuttavia, anche qui è indispensabile considerare le regole del Paese d’origine del bambino. Per questo, soprattutto per una persona LGBT+, è fondamentale verificare con un Ente Autorizzato quali siano, in quel momento, i Paesi concretamente percorribili.

E se sono single ma convivo?

Anche questa situazione merita una valutazione specifica. Il fatto di non essere sposati consente di rientrare, sotto il profilo dello stato civile, nell’accesso aperto dalla sentenza della Corte costituzionale. La presenza di una relazione stabile o di una convivenza, però, non è un dettaglio da nascondere né da aggirareFa parte della realtà familiare e relazionale della persona e dovrà essere considerata nel percorso di valutazione e nella verifica della compatibilità con le regole del Paese straniero.

Insomma…ladozione ex art. 44 e l’adozione internazionale da single sono quindi due percorsi completamente diversi: l‘art. 44 risponde a specifiche situazioni previste dalla legge; l‘adozione internazionale permette oggi anche alla persona single di accedere al percorso di valutazione per l’adozione di un minore residente all’estero, nel rispetto della normativa italiana e delle regole del Paese d’origine.

In entrambi i casi, però, ricordo sempre che il principio non cambia: non esiste il diritto dell’adulto ad avere un bambino. Esiste il diritto del bambino ad avere una famiglia.