Cos’è l’Affido

L’Affido familiare: tutto quello che non ti hanno detto (ma avresti dovuto sapere)

 

Il principio di partenza: il diritto del minore a una famiglia

Secondo la Legge 184 del 1983 (modificata nel 2001 dalla Legge 149), ogni bambino ha diritto a crescere in famiglia. Sì, possibilmente nella sua.

Il legislatore, ottimista per natura, immagina che la famiglia d’origine sia il luogo ideale per un minore. Quando però le cose non vanno proprio come nei manuali di pedagogia, si attiva un istituto chiamato affido familiare.

Affido familiare: che cos’è davvero?

L’affido è una misura temporanea pensata per aiutare bambini e ragazzi in situazioni difficili. L’idea è semplice: mentre la famiglia d’origine affronta i suoi problemi (e si spera li risolva anche grazie all’aiuto che dovrebbe ricevere dalle istituzioni!), un’altra famiglia -quella affidataria- si prende cura del bambino. Temporaneamente, appunto.

Ma attenzione: non è un’adozione camuffata. Non è un modo per avere un figlio, né un’adozione in attesa di conferma. È un gesto di responsabilità che richiede flessibilità, empatia e una discreta capacità di convivere con l’ambiguità:)

Il rientro nella famiglia di origine

Sulla carta, l’obiettivo dell’affido è far tornare il minore nella sua famiglia. Un affido è considerato riuscito quando si conclude con la riunificazione familiare. 

La legge parla chiaro: l’affido dovrebbe durare massimo 24 mesi, salvo proroghe. Ma ormai questa temporaneità è diventata un concetto un po’… flessibile:) Infatti nella realtà dei fatti questo accada raramente.

In Italia, il 70% degli affidi viene prorogato sine die, cioè il minore resta in affido fino alla maggiore età, senza che ci sia né il ritorno in famiglia, né una dichiarazione di adottabilità. Per fare un esempio concreto: la nostra associazione M’aMa, anche attraverso il progetto AFFIDIamoci, dal 2017 a oggi ha collocato circa 240 minori con bisogni speciali, in affido o in adozione.

Tra quelli accolti in affido, solo il 3% è tornato nella famiglia d’origine.
Il restante 97%? Ancora in affido. Ma tutto sotto controllo, eh.

Il rispetto delle origini e il mantenimento dei legami con la famiglia di origine

L’affido richiede rispetto. Non solo per il minore, ma anche per la sua storia, le sue radici, la sua famiglia.

Accogliere un bambino in affido non significa riscrivergli la biografia, ma entrare nella sua storia con delicatezza, senza tentare di farne un’altra persona.

Durante l’affido, è fondamentale tutelare i rapporti del minore con la sua famiglia. Anche se faticosi, parziali, intermittenti. Il compito degli affidatari è non mettersi in mezzo, ma stare accanto, aiutando il minore a non perdere del tutto i suoi legami.

E questo richiede un esercizio difficile: fare spazio dentro di sé anche alla famiglia del minore, con le sue ombre e la sua presenza-assenza.

Affido ≠ Adozione (e per fortuna)

No, l’affido non è adozione. Sono due percorsi completamente diversi. Quello dell’affidatario è un ruolo articolato: ci si confronta con il minore, i suoi genitori, i servizi sociali, il Tribunale per i Minorenni, il Tutore legale (sì, esiste anche lui, almeno sulla carta). È una rete relazionale complessa, spesso non semplice da gestire, che richiede maturità e molta chiarezza.

Chi ha diritto a cosa? Il bambino.

Il diritto non è dell’adulto ad avere un figlio, ma del minore ad avere una famiglia.
L’affido, come l’adozione, serve
a tutelare il diritto del bambino a crescere in un contesto adeguato. Non è una missione salvifica, né un completamento esistenziale per chi lo accoglie. Perché ogni bambino merita un posto dove sentirsi al sicuro, anche solo per un tratto di strada.

Chi sono i minori che necessitano di una famiglia affidataria?

Minori da 0 a 18 anni (anche se il sostegno può essere esteso fino ai 21 anni): sono di nazionalità italiana o straniera; i minori istituzionalizzati da anni (adolescenti e preadolescenti); minori vittime di maltrattamenti fisici o psicologici, abusi; minori con disabilità cognitive o fisiche molto gravi; fratrie numerose.

Quanti tipi di affido ci sono?

Da un punto di vista giuridico esistono due tipologie:

Affido consensuale: disposto dal Servizio sociale se i genitori danno il loro assenso e dura 24 mesi con eventuale proroga se decisa dal Tribunale;

Affido giudiziale: disposto dal Tribunale quando i genitori non danno il loro consenso e/o la situazione del minore richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Le forme di affido attraverso cui si può dar sostegno al minore e alla sua famiglia sono diverse:

Affido part-time: (una delle forme di affido più utili come prevenzione di allontanamento definitivo del minore dalla propria famiglia di origine, eppure non in uso in tutte le regioni d’Italia) il minore viene accolto dagli affidatari per alcune ore della giornata o per brevi periodi (durante il weekend, alcuni pomeriggi la settimana…). Questa forma di affido non interrompe la convivenza del minore con i propri familiari e crea nuovi riferimenti positivi di norma per un tempo limitato, non superiore ai due anni.

Affido ponte: è un affido di breve durata (6 mesi-1 anno) diretto a bambini piccolissimi (0/3 anni) dichiarati in stato di abbandono dal Tribunale per i Minorenni o allontanati su indicazione dell’Autorità giudiziaria dal proprio nucleo familiare, in attesa che gli organi competenti definiscano la loro collocazione futura (rientro presso la famiglia di origine, adozione, affido a lungo termine presso altra famiglia rispetto a quella ponte).

Affido di pronta accoglienza: la famiglia affidataria si rende disponibile ad una accoglienza urgente e temporanea di minori che, d’improvviso, si trovano a vivere fuori di una collocazione stabile.

Affido full-time o residenziale: il bambino va ad abitare stabilmente con la famiglia affidataria. Gli affidatari svolgono una funzione genitoriale occupandosi dei compiti di ordinaria amministrazione, di vita quotidiana. E’ una risposta ai bisogni di un minore (0/18 anni) e della sua famiglia in situazione di vulnerabilità quando si prevede il rientro del minore nella sua famiglia di origine dopo un tempo limitato, di norma non superiore ai 2 anni.

Affido nucleo mamma-bambino: in ottemperanza alla normativa vigente che prevede il diritto del minore alla sua famiglia e in considerazione della sempre maggior necessità di accoglienza, al di fuori del proprio nucleo di origine, l’Amministrazione ha attivato questa tipologia di affidamento che prevede l’accoglienza della diade madre/bambino da parte di famiglie affidatarie (formate) perché offrano alla mamma, ancora fragile nel suo ruolo materno, un supporto affettivo e organizzativo, e al piccolo la possibilità di crescere all’interno di una vera famiglia, in modo che possa avere riferimenti affettivi stabili e consolidare il legame con la sua mamma in modo sano ed equilibrato.

Affido professionale: la famiglia affidataria è caratterizzata da professionalità e competenza in ambito socio-educativo presenti in un adulto della famiglia, e nella figura di un tutor che la affiancherà durante l’intero percorso. La famiglia professionale accoglie minori 0-18 anni con una storia particolarmente difficile.

Affido sine die: l’affido, per Legge, non può durare più di 24 mesi, ma ci sono casi (in Italia il 70%) in cui l’affido può essere prorogato dal Tribunale qualora la sospensione possa creare un pregiudizio al minore. Se il progetto di affido viene reiterato di volta in volta (ogni due anni), tanto da diventare a tempo indeterminato, si parla di affido sine die (cioè senza scadenza). Ciò accade quando non sussistono le condizioni affinché il minore possa ritornare nella sua famiglia di origine. In questo caso, infatti, si dovrebbe scegliere se dichiarare il minore in stato di adottabilità oppure prolungare l’affido per un tempo indefinito fino al compimento del suo 18° anno (momento in cui sarà libero di decidere cosa fare della sua vita).

 

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