Affido e identità di genere: e se ad Accogliere fosse una persona transgender?


La legge 184 non discrimina l’identità di genere. 

Quando si parla di affido, infatti, i criteri sono chiari: formazione e scelta consapevole.

GUARDA IL VIDEO!

Tra i requisiti NON c’è una voce: identità di genere. Conta solo ciò che é riportato sui documenti.

L’affido è aperto a tuttə: single, coppie etero e LGBT, con o senza figli, coniugate o meno.

Eppure…quando davanti ai servizi arriva una persona transgender, improvvisamente la chiarezza normativa si offusca. Spuntano domande che con l’affido non c’entrano nulla…E qui serve essere molto chiari: questa non è valutazione.

Essere transgender significa — banalmente ma evidentemente ancora necessario dirlo — che una persona non si riconosce nel genere assegnato alla nascita e compie (o ha compiuto) un percorso per vivere in coerenza con la propria identità.

NON è una fase.

NON è una confusione.

NON è un tema da indagare ai fini dell’affido.

È una condizione identitaria. Punto.

E soprattutto: non è un indicatore di capacità genitoriale. Né in positivo né in negativo.

Il problema è che spesso il piano normativo viene piegato a quello culturale. E il culturale, quando è poco aggiornato, diventa rapidamente pregiudizio istituzionale.

Nell’affido la domanda dovrebbe essere una sola: questa persona è in grado di offrire a un minore un contesto adeguato ai suoi bisogni?

Se la risposta è sì, la valutazione è finita.

Tutto il resto è rumore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post recenti