La legge 184 non discrimina l’identità di genere.
Quando si parla di affido, infatti, i criteri sono chiari: formazione e scelta consapevole.
Tra i requisiti NON c’è una voce: identità di genere. Conta solo ciò che é riportato sui documenti.
L’affido è aperto a tuttə: single, coppie etero e LGBT, con o senza figli, coniugate o meno.
Eppure…quando davanti ai servizi arriva una persona transgender, improvvisamente la chiarezza normativa si offusca. Spuntano domande che con l’affido non c’entrano nulla…E qui serve essere molto chiari: questa non è valutazione.
Essere transgender significa — banalmente ma evidentemente ancora necessario dirlo — che una persona non si riconosce nel genere assegnato alla nascita e compie (o ha compiuto) un percorso per vivere in coerenza con la propria identità.
NON è una fase.
NON è una confusione.
NON è un tema da indagare ai fini dell’affido.
È una condizione identitaria. Punto.
E soprattutto: non è un indicatore di capacità genitoriale. Né in positivo né in negativo.
Il problema è che spesso il piano normativo viene piegato a quello culturale. E il culturale, quando è poco aggiornato, diventa rapidamente pregiudizio istituzionale.
Nell’affido la domanda dovrebbe essere una sola: questa persona è in grado di offrire a un minore un contesto adeguato ai suoi bisogni?
Se la risposta è sì, la valutazione è finita.
Tutto il resto è rumore.
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