AFFIDO E ADOZIONE: MA…UN GENITORE BIOLOGICO PUO’ “RESTITUIRE” SUO FIGLIO?


Un genitore biologico può restituire un figlio?

Quando parlo di restituzioni nell’adozione o nell’affido -a parte chi ne nega proprio l’esistenza!- ci sono persone che mi domandano schiettamente: Ma…un genitore biologico può restituire suo figlio?

La risposta è: no.

Un genitore biologico che abbia riconosciuto legalmente il figlio non può restituirlo, rinunciare alla genitorialità con una dichiarazione (o firmare un qualsivoglia modulo).

Nel nostro ordinamento non esiste il diritto di recesso dalla genitorialità. La responsabilità genitoriale comprende precisi doveri: mantenere, istruire, educare e assistere moralmente il figlio, rispettandone capacità, inclinazioni e aspirazioni. Questi non sono favori concessi dal genitore quando se la sente, sono diritti del figlio, riconosciuti dall’articolo 315-bis del Codice civile. Proprio per questo il genitore non può decidere unilateralmente di cancellarli.

Il genitore può chiedere aiuto, può non essere più in grado di occuparsi direttamente del figlio, può addirittura dichiarare di non volerlo più con sé (ma quella dichiarazione, da sola, non interrompe il rapporto di filiazione e non elimina gli obblighi genitoriali).

Se però realmente il genitore non potesse più occuparsene per l’aggravarsi di una sua malattia, per una dipendenza, per una condizione di violenza interfamiliare o -e succede più di quanto si possa immaginare!- per bisogni sanitari, psicologici o comportamentali del figlio ai quali non riesce più a rispondere?….il genitore cosa può fare?

Può rivolgersi ai Servizi sociali e chiedere un intervento di sostegno e protezione. Prima di arrivare all’allontanamento del figlio, naturalmente, gli enti competenti valuteranno gli eventuali interventi utili a sostenere il genitore.

Se la difficoltà è temporanea, può essere disposto un affido familiare consensuale (ovvero con il consenso dello stesso genitore) ma in questo caso non si può parlare di restituzione: il genitore ha chiesto aiuto, non lo ha abbandonato, e ha acconsentito che il figlio, temporaneamente, sia accudito da un’altra famiglia o inserito in una struttura. E non smette automaticamente di essere responsabile.

Perfino nei casi in cui al genitore (per condotte gravi nei confronti del figlio) venisse limitata (articolo 333 del Codice civile), o fatta decadere (articolo 330), la responsabilità genitoriale…la genitorialità non viene cancellata, non si annulla il rapporto di filiazione. 

Passiamo quindi ai casi limite: il genitore che lascia semplicemente il figlio. Che non se ne occupa più. Che lo abbandona.

Ecco, questa è una azione che può avere non solo conseguenze civili, ma addirittura penali. L’articolo 591 del Codice penale punisce chi abbandona una persona minore di quattordici anni, o incapace di provvedere a se stessa, della quale abbia la cura.

L’unica situazione diversa la incontriamo con il mancato riconoscimento alla nascita. Infatti, la donna che partorisce può chiedere di non essere nominata nell’atto di nascita e non riconoscere il neonato, secondo l’articolo 30 del DPR 396/2000. Questa possibilità, però, riguarda solo ed esclusivamente il momento della nascita, non consente in nessun modo a chi abbia già riconosciuto il figlio di cambiare idea dopo mesi, o anni, e restituirlo.

Quindi, un genitore biologico può restituire suo figlio? No.

Può chiedere aiuto ai Servizi. Può consentire ad un affido temporaneo. Può dichiarare di non essere più in grado di occuparsene. Può essere limitato o dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. Nei casi estremi, dopo l’accertamento giudiziario dello stato di abbandono, il figlio può essere dichiarato adottabile…Ma non può decidere unilateralmente di non essere più suo genitore.

E poi diciamolo chiaramente: Restituirlo a chi?

One thought on “AFFIDO E ADOZIONE: MA…UN GENITORE BIOLOGICO PUO’ “RESTITUIRE” SUO FIGLIO?

  1. Ma devvero c’ è chi fa queste domande ? Sembra incredibile , eppure evidentemente c’ è e ,a quanto pare non è un’ eccezione , se senti il bisogno di spiegarlo. Penso che caos sarebbe se ognuno potesse restituire un figlio ( ma a chi ? Chi è il proprietario o produttore a cui restituire? Lo stato ? Un ente privato ? Il Padreeterno ? ). Un genitore quando lo vede ci ripensa , non è come lo aveva ordinato , quindi lo rimanda al mittente , ma anche un figlio se si stanca dei genitiri quando invecchiano li disconosce per non diversene occupare e li restituisce al mittente ( che succede se è cambiato hoverno e non c’ è più il vecchio pardone ? ) ,sembra assurdo ,ma quanti lo farebbero ? Quanti soprattutto in passato anche da noi hanno lanciato anatemi contro i figli : non ho più una figlia o figlio perché ha disubbidito agli ordini del capofamiglia, per fortuna la legge non permette di farlo ,legalmente e tutela i diritti dei figli quanto quello dei gentori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post recenti